Cos’è il sovraindebitamento previsto dalla legge salva suicidi,

come ricorrervi e come funziona.

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Per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonchè la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

La relativa disciplina è dettata dalla legge numero 3/2012, cd. “legge salva suicidi”, che si occupa di trovare una soluzione alle situazioni di sovraindebitamento, tentando di risolvere lo stato di crisi contemperando gli interessi del debitore e del creditore.

In caso di sovraindebitamento, i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale possono ricorrere a tre procedure:

  • il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73), riservato al consumatore (sostituisce il “piano del consumatore”);
  • il concordato minore (artt. 74-83), rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative (sostituisce “l’accordo di composizione della crisi);
  • la liquidazione controllata del debitore (artt. 268-277) rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati (sostituisce la “liquidazione del patrimonio”).

Anche l’art. 480 c.p.c., dedicato alla forma dell’atto di precetto, prevede l’avvertimento per il debitore della facoltà di porre rimedio al sovraindebitamento ricorrendo all’accordo di composizione della crisi (ora concordato minore) o al piano del consumatore (adesso piano di ristrutturazione dei debiti).

Le procedure familiari

Le procedure familiari rappresentano una delle novità introdotte dal CCI. Trovano la loro collocazione nell’art. 66, posto nel Capo II, Sezione I, rubricata “disposizioni di carattere generale” e sono applicabili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Ut supra ricordato, infatti, l’ambito soggettivo di applicazione delle procedure di risoluzione della crisi è caratterizzato dalla presenza dei membri della stessa famiglia. È inevitabile, infatti, che la crisi di un familiare influenzi negativamente l’intero nucleo, così viene data al debitore la possibilità di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, se si avverano due condizioni:

  1. quando i membri della famiglia siano conviventi;
  2. quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune, (si pensi al classico caso di una situazione debitoria derivante da una successione ereditaria).

Il favor del legislatore per la predisposizione di un unico piano si evince anche dalla seguente circostanza: in caso di più richieste, proposte da membri dello stesso nucleo familiare, il giudice previamente adito – individuato come competente – deve adottare i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento delle procedure collegate (art. 66 c. 4 d.lgs. 14/2019).

Quando uno dei debitori non risulti essere consumatore, si applica la disciplina del concordato minore (artt. 74-83), giacché si tratta di una procedura che tutela maggiormente i creditori, dal momento che è richiesta la loro approvazione, invece non prevista nel piano di ristrutturazione.
Nonostante la trattazione unitaria della situazione di crisi, la norma specifica che le masse attive e passive, pur coinvolte nello stesso piano, rimangono distinte (art. 66 c. 3 d.lgs. 14/2019). In buona sostanza, si tratta dell’applicazione del più generale principio della responsabilità patrimoniale personale, in forza del quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.). La separazione delle masse vuole evitare che porzioni del patrimonio di uno dei familiari siano destinate al pagamento dei debiti degli altri e viceversa, con chiara violazione del disposto dell’art. 2740 c.c.

I costi della procedura, come la corresponsione del compenso all’organismo di composizione della crisi, sono ripartiti tra i membri della famiglia proporzionalmente all’entità dei debiti di ciascuno (art. 66 c. 4 d.lgs. 14/2019).

Per saperne di più e chiedere assistenza e informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail segreteria@mdcroma10.org

Oppure compilando il form seguente: