Tagli alla scuola pubblica - spending review

L’impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (art. 200 d.lgs 297/1994)  prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.

Tassa di iscrizione: E’ esigibile all’ atto dell’iscrizione ad un dato corso di studi secondari, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’ Erario.

Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. Il pagamento è riconosciuto valido, in caso di trasferimento di uno studente da istituto statale al altro statale, dalla nuova scuola.

Tassa di esame: Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore in unica soluzione al momento della presentazione della domanda per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità).

Tassa di diploma: La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. 

 

Cosa sono i CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI?

E’ bene specificare che gli Istituti scolastici in base all’ art. V, e all’ autonomia scolastica, possono e non devono, chiedere un contributo per le seguenti finalità: innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa (DL. 40/2007 Legge Bersani), e sono obbligati a specificare alle famiglie al momento dell’iscrizione l’utilizzo specifico dei fondi raccolti.

In base a questa informazione le famiglie potranno detrarre i contributi, per le persone fisiche nella misura del 19%, purché venga conservata ricevuta del versamento e nella causale sia stata specificata la seguente dicitura: erogazione liberale per almeno una motivazioni sopra elencate: innovazione tecnologica; ampliamento dell’offerta formativa; edilizia scolastica.

Specifichiamo che il contributo scolastico non è una tassa viene, infatti, erogato direttamente all’Istituto scolastico e non allo Stato.  Pertanto il bollettino postale è intestato all’Istituto scolastico stesso e non all’Agenzia delle Entrate, come avviene per le tasse erariali, sopra descritte.

Le seguenti circolari del MIUR sono esplicative in merito alla questione:

MIUR nota prot. 312 del 20 marzo 2012

MIUR nota prot. 593 del 7 marzo 2013

sportelloroma10@mdc.it

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