Potrete leggere di seguito qualche indicazione utile su come agire ed, eventualmente, reagire nel caso in cui riceva una cartella esattoriale con il logo del più famoso riscossore della P.A.
Molte sentenze di giudici di pace e Cassazione hanno reputato ‘illegittimi’ i metodi (specialmente fermi e ipoteche) adottati da AGENZIA DELLE ENTRATE DI RISCOSSIONE/ ex Equitalia, ma a quanto pare sembra essere sorda dall’orecchio della legalità.
Quando si riceve una cartella che reputiamo ingiusta e illegittima, possiamo percorrere 3 strade:
- ricorrere all’Autorità giudiziaria competente, se riterremo infondata la richiesta di pagamento o se sono stati commessi errori nella procedura di riscossione;
- chiedere l’ Autotutela all’Ente creditore e cioè chiedere lo sgravio/discarico, nei casi più evidenti (ad esempio quando il pagamento è già avvenuto e si è in possesso della ricevuta);
- richiedere rateizzazione del debito iscritto a ruolo, se non si è in grado di pagare l’intero importo e non vi sono fondati motivi di contestazione.
Cosa succede se non si paga la cartella entro sessanta giorni dalla notifica?
Decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, se le somme non sono state pagate e non è stata concessa la sospensione, l’Agente della riscossione può:
- disporre il fermo amministrativo dell’auto;
- effettuare l’iscrizione di ipoteca sulla casa;
- avviare l’esecuzione forzata sui beni del debitore (ad esempio può pignorare beni mobili e immobili, crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo nella misura massima di un quinto).
Nel caso in cui si proceda ad esecuzione forzata dopo un anno dalla notifica della cartella, l’Agente della riscossione dovrà notificare un avviso (diffida di pagamento) contenente l’intimazione a pagare entro cinque giorni.
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