
E proprio ieri è stata pubblicata l’attesa Circolare n. 41836/17 del Ministero dell’Economia che Conferma l’illegittimità del calcolo effettuato da molti Comuni sulla applicazione della “quota variabile” del tributo in violazione del DPR n. 158/99 dando il via libera alle istanze di rimborso dei cittadini a partire dal 2014 anno in cui la TARI è stata istituita dalla Legge n. 147/13 art 1, comma 639.
Secondo la Circolare “con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI”.
La domanda di rimborso dovrà essere presentata al Comune in cui è ubicato l’immobile ovvero alla società che gestisce i rifiuti, qualora sia quest’ultima ad emettere gli inviti di pagamento, entro 5 anni dal giorno del versamento. A seguito dell’istanza il Comune avrà 90 giorni per rispondere e comunque 180 per provvedere alla liquidazione delle somme.
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