I lavoratori di aziende agricole con contratto a tempo indeterminato che perdono la propria occupazione involontariamente non hanno accesso alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) così come anche i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto, i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni ed i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
La normativa di riferimento prevede specifici sussidi di disoccupazione, come spiega l’INPS sul proprio sito istituzionale:
“I lavoratori agricoli beneficiano di ammortizzatori sociali diversi da quelli accessibili dagli altri lavoratori in quanto concessi a prescindere dalla data di inizio e dalla durata della disoccupazione. In molti casi perciò i sussidi di disoccupazione diventano una forma di integrazione al salario, volta a compensare la forte stagionalità del lavoro agricolo. Questo spiega anche perché la percentuale di lavoratori che fruisce dei sussidi sia molto alta (attorno al 50%) e rimanga tale anche in fasi di ripresa economica. Al contrario degli ammortizzatori per gli altri lavoratori, compresi quelli stagionali, le prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori agricoli non sono state riformate negli ultimi anni”.
Domanda di disoccupazione agricola
Per ottenere l’indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve presentare la domanda telematicamente mediante i Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps, oppure può rivolgersi gratuitamente ad uno degli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, oppure tramite il Contact Center multicanale, al numero 803164 da telefono fisso oppure al numero 06164164 da telefono cellulare, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. L’obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo al cittadino richiedente la prestazione.
In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).
Requisiti disoccupazione agricola:
La disoccupazione agricola spetta ai dei lavoratori agricoli che rientrino in una delle seguenti categorie:
- operai agricoli a tempo determinato;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.
Inoltre sono necessarie le seguenti condizioni:
- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione;
- almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).La disoccupazione agricola viene erogata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione e determina automaticamente l’, utile ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo
Fonte e approfondimenti sito dell’INPS: DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
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