BONUS ENERGIA: NOVITA’ 2018

La Legge di Bilancio 2018 sancisce la proroga del Bonus Energia 2018, la cessione del credito d’imposta anche per singole unità immobiliari, i nuovi requisiti, la rimodulazione aliquote, le garanzie pubbliche sui finanziamenti.

Il Governo è al lavoro per mettere a punto correttivi e novità relative all’Ecobonus sugli interventi edilizi per l’efficienza energetica. Si tratta della detrazione al 65% sulle spese per riqualificazione green degli edifici, via via prorogata (attualmente fino al 31 dicembre 2017) da alcuni anni. I tetti di spesa sono diversi a seconda degli interventi (contrariamente a quanto avviene per il bonus ristrutturazioni al 50%, su un massimo di 96mila euro).

Gli interventi per cui la detrazione sarà ridotta al 50% potrebbero essere: per finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa. La ratio è quella di rimodulare l’incentivo in base all’effettivo risparmio atteso di Co2 in base ai criteri fissati dalla Strategia Energetica Nazionale. Non si esclude una generale revisione dei requisiti che gli interventi di efficientamento energetico devono avere per rientrare nell’agevolazione, per renderli più attuali.

La misura relativa alla cessione dei crediti d’imposta, ossia la possibilità di cedere il credito d’imposta corrispondente al bonus energia ai fornitori, riservata ai contribuenti che non hanno la possibilità di applicare la detrazione in dichiarazione dei redditi.

Inizialmente, era previsto che il credito si potesse cedere solo ai fornitori, poi è stata introdotta la possibilità di effettuare l’operazione anche con le banche.

Fino ad ora, però, la cessione del credito è possibile (fino al 2021) solo per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici e per il sisma bonus. L’ipotesi è quella di estenderla anche agli interventi di riqualificazione energetica che riguardano i singoli appartamenti.

A tal fine potrebbe essere realizzata un’apposita sezione all’interno del Fondo nazionale per l’efficienza energetica per fornire le garanzie sui prestiti per questi lavori. Le risorse (50 milioni all’anno per il triennio 2018-2020) arriverebbero dai ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente (utilizzando i proventi delle aste sulle quote Co2) e secondo le stime potrebbero sbloccare investimenti per oltre 600 milioni di euro.

Le procedure e la documentazione relativa alla riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali per la detrazione al 70 o 75% è consultabile sul nuovo portale ENEA, dove è presente il manuale di istruzioni per utilizzare la procedura web, vademecum sull’ecobonus condomini, aggiornamenti sulle novità. Possono effettuare l’adempimento i tecnici abilitati, gli amministratori di condominio, gli altri utenti (anche non tecnici) che però possono compilare solo le dichiarazioni semplificate relative a specifici interventi su singole unità immobiliari.

La documentazione in base alla Legge di Stabilità 2017 (comma 2 legge 232/2016), va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, esclusivamente via web.

I contribuenti incapienti che effettuano lavori di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali possono cedere il credito corrispondente alla detrazione (il bonus energia) anche a banche e intermediari finanziari.

Il provvedimento dello scorso 28 agosto 2017  dell’Agenzia delle Entrate recepisce le norme introdotte dalla manovra bis (articolo 4 bis, dl 50/2017), sostituendo quindi le istruzioni precedentemente fornite con il provvedimento dell’8 giugno 2017.

In base alle nuove disposizioni, i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui sono state sostenute le spese erano nella no tax area, possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno eseguito i lavori, ad altri soggetti privati (non amministrazioni pubbliche), oppure a banche e intermediari finanziari.
La spesa deve essere sostenuta fra il 2017 e il 2021, e riguardare i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali (detrazione del 65%);
  • interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessanol’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione del 70%);
  • interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energeticainvernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto del ministro Sviluppo economico 26 giugno 2015 (detrazione del 75%).

I contribuenti che invece non ricadono nella no tax area, possono cedere il credito esclusivamente a fornitori o altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. In questo caso, la cessione della detrazione può riguardare solo i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • lavori che interessano l’involucro dell’edificio,con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso (detrazione del 70%);
  • lavori finalizzati a migliorare la prestazione energeticainvernale ed estiva che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto Mise del 26 giugno 2015(detrazione del 75%).

Restano invariate tutte le altre disposizioni, relative a credito cedibile, adempimento per effettuare l’operazione, utilizzo delle somme in compensazione, controlli.

Per quanto riguarda gli adempimenti per la cessione del credito, il condomino, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all’amministratore, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando denominazione e codice fiscale.  L’amministratore effettua poi le relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, e consegna al condominio la relativa documentazione. Il cessionario che cede il credito lo comunica direttamente all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche.

La Legge di Bilancio 2018 sancisce la proroga del Bonus Energia 2018, la cessione del credito d’imposta anche per singole unità immobiliari, i nuovi requisiti, la rimodulazione aliquote, le garanzie pubbliche sui finanziamenti.

Il Governo è al lavoro per mettere a punto correttivi e novità relative all’Ecobonus sugli interventi edilizi per l’efficienza energetica. Si tratta della detrazione al 65% sulle spese per riqualificazione green degli edifici, via via prorogata (attualmente fino al 31 dicembre 2017) da alcuni anni. I tetti di spesa sono diversi a seconda degli interventi (contrariamente a quanto avviene per il bonus ristrutturazioni al 50%, su un massimo di 96mila euro).

Gli interventi per cui la detrazione sarà ridotta al 50% potrebbero essere: per finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa. La ratio è quella di rimodulare l’incentivo in base all’effettivo risparmio atteso di Co2 in base ai criteri fissati dalla Strategia Energetica Nazionale. Non si esclude una generale revisione dei requisiti che gli interventi di efficientamento energetico devono avere per rientrare nell’agevolazione, per renderli più attuali.

La misura relativa alla cessione dei crediti d’imposta, ossia la possibilità di cedere il credito d’imposta corrispondente al bonus energia ai fornitori, riservata ai contribuenti che non hanno la possibilità di applicare la detrazione in dichiarazione dei redditi.

Inizialmente, era previsto che il credito si potesse cedere solo ai fornitori, poi è stata introdotta la possibilità di effettuare l’operazione anche con le banche.

Fino ad ora, però, la cessione del credito è possibile (fino al 2021) solo per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici e per il sisma bonus. L’ipotesi è quella di estenderla anche agli interventi di riqualificazione energetica che riguardano i singoli appartamenti.

A tal fine potrebbe essere realizzata un’apposita sezione all’interno del Fondo nazionale per l’efficienza energetica per fornire le garanzie sui prestiti per questi lavori. Le risorse (50 milioni all’anno per il triennio 2018-2020) arriverebbero dai ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente (utilizzando i proventi delle aste sulle quote Co2) e secondo le stime potrebbero sbloccare investimenti per oltre 600 milioni di euro.

Le procedure e la documentazione relativa alla riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali per la detrazione al 70 o 75% è consultabile sul nuovo portale ENEA, dove è presente il manuale di istruzioni per utilizzare la procedura web, vademecum sull’ecobonus condomini, aggiornamenti sulle novità. Possono effettuare l’adempimento i tecnici abilitati, gli amministratori di condominio, gli altri utenti (anche non tecnici) che però possono compilare solo le dichiarazioni semplificate relative a specifici interventi su singole unità immobiliari.

La documentazione in base alla Legge di Stabilità 2017 (comma 2 legge 232/2016), va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, esclusivamente via web.

I contribuenti incapienti che effettuano lavori di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali possono cedere il credito corrispondente alla detrazione (il bonus energia) anche a banche e intermediari finanziari.

Il provvedimento dello scorso 28 agosto 2017  dell’Agenzia delle Entrate recepisce le norme introdotte dalla manovra bis (articolo 4 bis, dl 50/2017), sostituendo quindi le istruzioni precedentemente fornite con il provvedimento dell’8 giugno 2017.

In base alle nuove disposizioni, i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui sono state sostenute le spese erano nella no tax area, possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno eseguito i lavori, ad altri soggetti privati (non amministrazioni pubbliche), oppure a banche e intermediari finanziari.
La spesa deve essere sostenuta fra il 2017 e il 2021, e riguardare i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali (detrazione del 65%);
  • interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessanol’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione del 70%);
  • interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energeticainvernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto del ministro Sviluppo economico 26 giugno 2015 (detrazione del 75%).

I contribuenti che invece non ricadono nella no tax area, possono cedere il credito esclusivamente a fornitori o altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. In questo caso, la cessione della detrazione può riguardare solo i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • lavori che interessano l’involucro dell’edificio,con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso (detrazione del 70%);
  • lavori finalizzati a migliorare la prestazione energeticainvernale ed estiva che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto Mise del 26 giugno 2015(detrazione del 75%).

Restano invariate tutte le altre disposizioni, relative a credito cedibile, adempimento per effettuare l’operazione, utilizzo delle somme in compensazione, controlli.

Per quanto riguarda gli adempimenti per la cessione del credito, il condomino, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all’amministratore, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando denominazione e codice fiscale.  L’amministratore effettua poi le relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, e consegna al condominio la relativa documentazione. Il cessionario che cede il credito lo comunica direttamente all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche.

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