Dal 1° Aprile 2015 è entrato in vigore l’applicazione il Regolamento di esecuzione (UE) Reg.1337/2013
che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle
carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.
Il regolamento si applica alle carni fresche, refrigerate o congelate della specie suina, ovina o caprina e di volatili, l’Area Sicurezza Alimentare del Movimento Difesa del Cittadino (MDC) dà alcune indicazioni ai consumatori sulle novità in etichetta.
Solo se l’animale è nato, allevato e macellato in uno stesso Paese (ad esempio in Italia) si scriverà “Origine: Italia”.
In caso contrario si indicherà la dizione “Allevato in …”con l’indicazione del Paese dove si considera sia avvenuto sostanzialmente gran parte dell’allevamento.
Facciamo un esempio per la specie suina. Si potrà scrivere “Allevato in Italia” solo se l’animale:
- viene macellato sopra i 6 mesi ed ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia;
- è entrato in Italia ad un peso inferiore ai 30 kg e viene macellato ad un peso superiore ad 80 kg;
- viene macellato ad un peso inferiore ad 80 kg ed ha trascorso l’intero periodo di allevamento in Italia.
La novità è grande e importante per i consumatori ma l’etichetta di suini, ovini e volatili non può essere paragonata per trasparenza e completezza a quella della carne bovina, per la quale a prescindere dal periodo di allevamento o età dell’animale si dovrà sempre indicare dove l’animale è nato, sezionato e macellato. Forse un’occasione persa?